Il lavoro al femminile e al maschile Il viaggio verso la parità |
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Consorzio di Rete "G.Montezemolo" Liceo Scientifico Statale "G.Peano" Realizzato da Gabriella Aprilini e Giuliana Santagata con la Classe I E Scuola Media Statale "G.Montezemolo "Realizzato da Carla Giarrizzo, Liliana Lozzi, Bruna Nalesso con la Classe III F |
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Mogli e madri fra famiglia e carriera |
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L’affermazione dell’uguaglianza dei diritti è stata per lungo tempo una vicenda che ha riguardato soltanto una metà della popolazione, quella maschile. Per l’altra metà, quella femminile, il percorso è stato molto più lento e accidentato.
Lo Statuto albertino del 1848 proclamava il principio dell’uguaglianza davanti alla legge, ma il Codice civile del 1865 vietava alle donne di assumere la funzione di tutore e impediva loro di disporre dei propri beni senza il consenso del marito.
Per citare solo alcuni dei divieti, le donne non potevano assumere incarichi direttivi nella pubblica amministrazione e il divieto di svolgere funzioni di giudice.
La situazione non migliorò molto sotto il fascismo. Se alcuni divieti caddero, altri furono aggiunti: le donne non potevano diventare presidi di istituti di istruzione media e neppure partecipare ai concorsi per l’insegnamento di determinate materie (ad esempio il latino e il greco nei licei classici).
Per quanto riguarda i diritti politici, le donne hanno esercitato per la prima volta il diritto di voto il 2 giugno1946, in occasione del referendum istituzionale e dell’elezione dell’Assemblea costituente.
La Costituzione repubblicana del 1948, nel riaffermare il principio dell’uguaglianza davanti alla legge, indica esplicitamente il sesso come possibile causa di discriminazione da eliminare.
Quasi tutte le leggi risalenti al periodo precedente, che contenevano discriminazioni nei confronti delle donne risultano oggi abrogate o modificate, grazie all’intervento della Corte costituzionale.