Il concetto di parità nella formazione iniziale

Lo statuto delle studentesse e degli studenti

Sintesi del DPR 29 maggio 1998

Articolo 1. Vita della comunità scolastica.

La scuola è una comunità democratica volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni e opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno, il recupero di situazioni di svantaggio.

La comunità scolastica contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

I principi della comunità scolastica sono quelli della libertà di espressione; di pensiero; di coscienza e di religione eliminando ogni tipo di discriminazione.

Articolo 2. Diritti

Lo studente ha diritto a una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.

La scuola valorizza le inclinazioni personali degli studenti; promuove la solidarietà e tutela il diritto alla riservatezza; informa sulle decisioni e le norme che regolano la vita della scuola. Garantisce l'esercizio del diritto di riunione e del diritto di associazione all'interno della secondaria superiore.

Inoltre, gli studenti hanno diritto alla:

Articolo 3. Doveri

I maggiori doveri sono:

Articolo 4. Disciplina

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità.

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.

Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.