In tema di flessibilità dei tempi di lavoro e di nuove tipologie contrattuali, occorre ricordare che con la circolare n. 43/98 il Ministero del Lavoro ha fornito le indicazioni necessarie all’applicazione del contratto di job sharing, pure in assenza di una specifica regolamentazione legislativa.
Il contratto di job sharing deve indicare la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascun lavoratore. I lavoratori che ripartiscano tra loro il tempo di lavoro dedotto nel contratto possono sostituire o modificare consensualmente la distribuzione dell’orario stabilito, con l’unico obbligo di informarne preventivamente il datore di lavoro.
La retribuzione spettante a ciascuno di loro è calcolata in base alla prestazione effettivamente svolta. Anche il calcolo delle prestazioni previdenziali è effettuato mese per mese, salvo conguaglio a fine anno sempre sulla base dell’effettiva attività svolta. Occorre in fine sottolineare che il job sharing si distingue dal part time sotto due aspetti: