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La legislazione in Italia
In Italia non esiste una legislazione organica perché il problema della donazione ha mosso il legislatore ad interessarsene soltanto in tempi recenti.
Infatti nell'Aprile del 1957 fu approvata la prima legge ( L. 3 Aprile 1957, n. 235 ) che autorizzo` solo il prelievo da cadavere della CORNEA e del BULBO OCULARE se il soggetto in vita ne aveva dato l'autorizzazione. Quindi questa legge trattava solo marginalmente la questione della donazione degli organi.
Con lo stesso atteggiamento 10 anni dopo il legislatore con la legge del 26 Giugno 1967, n. 458 si occupo` della liceità del prelievo di rene da vivente a scopo terapeutico.
Poco dopo, con la legge del 2 Aprile 1968, n. 519 si ebbe la possibilità di effettuare prelievi che interessassero parti del corpo a scopo di trapianto, a condizione che il defunto avesse espressamente manifestato in vita la sua volontà favorevole.
Vennero aggiunte anche norme di carattere organizzativo, stabilendo che oltre alle sedi universitarie anche gli ospedali civili e militari, istituti di cura privati e gli obitori potevano essere sede di prelievo.
La legge del 2 Dicembre 1975, n. 644 ha aperto la strada al trapianto a tutte le parti del corpo, compreso il cuore. Sono stati introdotti parametri chimici e strumentali differenziati per morte cardiaca e cerebrale. Questa legge, inoltre, prevede l'istituzione di una commissione di tre medici, diversi da quelli che eseguono il prelievo e il trapianto, e il dovere per i sanitari di segnalare alla direzione ospedaliera i candidati al prelievo. Vieta inoltre la donazione nel caso in cui vi fosse un esplicito dissenso del defunto in vita o rifiuto scritto dei parenti.
Con la legge del 12 Agosto 1993, n. 301 si ha una semplificazione delle procedure di prelievo o dell'innesto della CORNEA. Dopo aver precisato che la donazione è gratuita, la legge stabilisce che il prelievo da cadavere è consentito quando si sia ottenuto l'assenso del coniuge non legalmente separato oppure dei figli se in età` superiore ai 18 anni oppure dei genitori. Non si può procedere al prelievo solo se il soggetto deceduto abbia manifestato in vita per iscritto il rifiuto alla donazione.
Le norme per l'accertamento e la certificazione di morte vengono introdotte con la legge del 29 Dicembre 1993, n. 578.
Il testo si caratterizza in tre parti:
La morte è identificata con la perdita totale e irreversibile delle funzioni cerebrali.
L'accertamento di morte non è finalizzato a specifici obbiettivi, prescinde cioè dalla possibilità` del prelievo di organi.
I criteri di accertamento che servono ai medici per verificare la morte di coloro che hanno subito lesioni all'encefalo, vengono affidati a norme di comportamento indicate dalle comunita` scientifiche e non fissate per legge.
Questo fino al 22 Agosto 1994, quando con il decreto n. 582 viene stabilito con certezza quali siano i criteri cui fare riferimento per accertare l'avvenuto decesso di un individuo.