LEGGE REGIONALE 12 agosto 1996, n. 35
Istituzione del Centro Audiovisivo della Regione Lazio (CARL)
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1
(Centro Audiovisivo della Regione Lazio)
1. E' istituito il Centro Audiovisivo della Regione Lazio che sostituisce il Centro cinematografico-audiovisivo regionale, istituito con legge regionale 6 giugno 1980, n. 49, modificata dalla legge regionale 29 gennaio 1983, n. 11.
2. Il Centro Audiovisivo della Regione Lazio (CARL) e' la struttura che provvede, in ambito regionale, alla promozione ed alla valorizzazione del patrimonio audiovisivo, inteso come complesso delle immagini in movimento, di pubblico interesse per le sue capacita' informative e documentative, e quale strumento di valorizzazione dell'identita' regionale nella piu' ampia e differenziata identita' europea.
Art. 2
(Compiti)
1. Il CARL promuove, sostiene ed attua progetti rivolti alla produzione, alla conservazione e alla diffusione del patrimonio audiovisivo, tra cui, in particolare:
a) iniziative per la valorizzazione degli archivi audiovisivi con precipuo riferimento agli aspetti dell'accesso e della catalogazione;
b) progetti finalizzati all'interconnessione degli archivi audiovisivi ed allo scambio delle informazioni;
c) progetti che prevedono il riuso, a fini produttivi, dei materiali degli archivi d'immagine;
d) iniziative per favorire la definizione di standards rispetto a supporti e formati;
e) realizzazione di materiali critici e di documentazione sull'arte e lo spettacolo, di prodotti audiovisivi e di editoria elettronica per sviluppare la conoscenza del patrimonio culturale e del territorio regionale;
f) organizzazione di ricerche, mostre, seminari, convegni, rassegne di prodotti di qualita' che non raggiungono la distribuzione commerciale.
2. Il CARL opera come struttura di servizio della Regione Lazio con particolare riferimento ai servizi culturali territoriali degli enti locali, in collegamento con la scuola e l'associazionismo culturale. Per le attivita' del CARL la Giunta regionale puo' stipulare accordi e convenzioni con istituzioni, enti, aziende, cineteche e mediateche, biblioteche e musei specializzati, con il servizio pubblico radiotelevisivo e con emittenti private.
Art. 3
(Archivio audiovisivo)
1. Il CARL gestisce il proprio archivio audiovisivo costituito mediante la raccolta, l'acquisizione e la produzione di materiali utili per lo svolgimento dei propri compiti.
2. I diritti di riproduzione e diffusione dei materiali audiovisivi vengono acquisiti per la circuitazione in ambito culturale.
Art. 4
(Servizio pubblico di mediateca)
1. Per promuovere l'accesso alle immagini ed alle informazioni ad esse relative, il CARL provvede all'apertura di un servizio pubblico di mediateca, avvalendosi anche delle opportunita' offerte dall'informatica e dalle telecomunicazioni.
Art. 5
(Comitato consultivo)
1. E' istituito il Comitato consultivo per l'audiovisivo.
2. Il Comitato e' organo consultivo della Giunta regionale e costituisce strumento di coordinamento tra le attivita' del CARL e le attivita' di altri enti ed organismi che si occupano della gestione e della promozione dei materiali audiovisivi.
3. Il Comitato esprime parere sui programmi di attivita' del CARL.
4. La composizione e le modalita' di funzionamento del Comitato sono definite con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.
Art. 6
(Programmi annuali)
1. I programmi annuali di intervento del CARL vengono approvati con delibera della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.
Art. 7
(Modifica legge regionale 11 aprile 1985, n. 36 e successive modificazioni)
1. L'ufficio V centro cinematografico-audiovisivo regionale del Settore 39, denominato "Attivita' culturali", di cui alla tabella B) allegata alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36, cosi' come modificata dalla legge regionale 6 febbraio 1989, n. 9, e dalla legge regionale 30 maggio 1992, n. 30, cambia la denominazione in "Centro Audiovisivo della Regione Lazio (CARL)".
Art. 8
(Disposizioni finanziarie)
1. All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte per l'anno 1996 con la disponibilita' finanziaria recata dal capitolo del bilancio regionale di previsione n. 44301 che mutua parzialmente la deniminazione in "spese per la gestione ed il funzionamento del Centro Audiovisivo della Regione Lazio".
Art. 9
(Abrogazioni espresse)
1. Sono abrogate la legge regionale 6 giugno 1980, n. 49 e la legge regionale 29 gennaio 1983, n. 11.
La presente legge regionale 6 giugno 1980, n. 49 e la legge regionale 29 gennaio 1983, n. 11.
La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addi' 12 agosto 1996
BADALONI
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