ESAME DI MATURITA'

L'esame di maturità è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale.

Possono sostenere gli esami di maturità gli alunni, che siano stati dichiarati ammessi nel relativo scrutinio finale, di scuola statale', pareggiata e legalmente riconosciuta che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso del liceo classico, del liceo scientifico, del liceo artistico, dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale; si sostiene, altresì, un esame di Stato in un unica sessione per il conseguimento del diploma di maturità professionale e di maturità d'arte applicata al termine dei corsi integrativi degli istituti professionali e degli istituti d'arte.

L'ammissione è deliberata motivatamente dal consiglio di classe a maggioranza. In caso di parità di voti il candidato è ammesso.
Il consiglio di classe è costituito:

Ogni componente del consiglio di classe deve formulare, per la propria materia, un giudizio senza attribuzione di voto.
Tale "giudizio analitico", deve esprimere la valutazione, positiva o negativa del grado di preparazione di ciascun candidato, con riguardo al profitto e, quindi, agli obiettivi didattici e formativi previsti dai programmi, al comportamento (inteso come interesse e partecipazione attiva al dialogo educativo), alla capacità e alle attitudini. Possono esprimere il proprio giudizio anche gli insegnanti tecnico pratici. Gli alunni con handicap psichico sono ammessi agli esami qualora il consiglio di classe ritenga che abbiano raggiunto un livello di preparazione corrispondente agli obiettivi formativi e didattici del corso seguito.
Successivamente, il consiglio di classe formula il giudizio complessivo di ammissione o di non ammissione, motivandolo adeguatamente e specificando nel relativo verbale se è stato adottato all'unanimità ovvero a maggioranza; in caso di parità di voti il candidato è ammesso. Il giudizio deve costituire una sintesi delle singole valutazioni analitiche, riesaminate e fatte proprie dal consiglio stesso con la coerenza necessaria ad evitare che tra esse e il giudizio complessivo vi siano difformità e contraddizioni che possano dar luogo a rilievi in "sede contenziosa". Alla formulazione del giudizio complessivo di ammissione non partecipano gli insegnati tecnico pratici. Il giudizio complessivo, inoltre, inquadra sinteticamente attitudini e interessi del candidato, in rapporto anche alla precedente carriera scolastica e contiene ogni altro elemento utile per la valutazione sugli orientamenti culturali e professionali nonché sull'orientamento ai fini della scelta degli studi universitari.

Nel quadro da esporre all'albo dell'istituto, per ciascun candidato, sarà riportata soltanto la "deliberazione" finale adottata e, cioè: "ammesso", "ammesso con obbligo delle prove integrative", o "non ammesso".

Ultimato lo scrutinio finale, il consiglio di classe "redige" un'ampia relazione destinata alle commissioni di esame, nella quale vengono indicati:
- i programmi di ogni materia di esame realmente svolti durante l'anno scolastico;
- i temi che abbiano formato oggetto di particolare indagine nell'ambito di una singola materia o che siano stati oggetto di uno studio e di un approfondimento a "carattere interdisciplinare";
- gli argomenti che, autonomamente studiati dagli alunni, ma sempre connessi con i programmi e le materie di esame e concordati con i singoli docenti, possono formare oggetto di colloquio in sede di esame;
- il curriculum del candidato con i giudizi analitici dei singoli membri del consiglio di classe e gli elaborati scritti svolti durante l'ultimo anno scolastico;
- i criteri che sono stati adottati per lo svolgimento dei programmi d'insegnamento durante l'anno scolastico e i criteri con i quali si è proceduto alla scelta di quelle parti di programma considerate più significative ai fini del colloquio d'esame.

Le commissioni giudicatrici degli esami di Stato sono nominate dal Ministero della Pubblica Istruzione e sono composte dal presidente e da cinque membri, di cui uno appartenente alla stessa classe dell'istituto statale, pareggiato o legalmente riconosciuto.
Per la scelta delle materie oggetto del colloquio, da parte, rispettivamente, del candidato e della commissione, si procede nel modo seguente:

La deliberazione è adottata a maggioranza e debitamente verbalizzata; "prevale" il voto del presidente.
Il colloquio si apre con la materia scelta dal candidato. Per la licenza linguistica la lingua straniera, qualora sia una delle materie oggetto del colloquio, sarà diversa da quella in cui il candidato abbia sostenuto la prova scritta, con esclusione della terza lingua straniera eventualmente seguita come materia "opzionale". In tal caso il colloquio può comprendere anche una breve prova di dettato.
Per la maturità professionale, qualora il piano di studi preveda più di una lingua straniera, i candidati, al momento in cui indicano la disciplina da loro scelta, precisano anche su quale delle lingue straniere studiate intendono sostenere l'esame, per l'eventualità che la commissione scelga per il colloquio la lingua straniera.

Le operazioni e gli esami si svolgono secondo il seguente diario:

  • giudizio del consiglio di classe: nei termini previsti dalle disposizioni concernenti il calendario scolastico; "insediamento" della commissione giudicatrice e riunione "preliminare : due giorni prima dell'inizio delle prove scritte - ore 8,30 - presso l'istituto sede principale a cui la commissione è stata assegnata, per gli adempimenti previsti;
  • prima prova scritta: 26 giugno 1996, ore 8,30.
    Durata della prova: sei ore;
  • seconda prova scritta, grafica o scritto-grafico-pratica: il giorno successivo, ore 8,30;
    la durata della prova è indicata in calce al tema.
  • Per la maturità artistica lo svolgimento della seconda prova continuerà nei due giorni seguenti per la durata giornaliera indicata in calce al tema.

    Per la maturità di arte applicata la seconda prova si svolge in non meno di tre e in non più di cinque giorni; qualora lo svolgimento di detta prova coincida con un sabato, la prova stessa può essere sospesa per i soli candidati che per motivi di culto non intendono proseguire l'esame in detto giorno; il candidato che interrompe la seconda prova scritto-grafica per motivi di salute in uno dei giorni dello svolgimento può, "previa" presentazione della certificazione medica prevista dalle norme "vigenti" essere ammesso alla relativa prosecuzione solo entro i limiti fissati dal calendario della prova scritta medesima;

    revisione, valutazione degli elaborati, scrutini, giudizio di maturità e atti conclusivi degli esami: ciascuna commissione può impiegare al massimo 8 giorni, esclusi dal computo i giorni festivi. La valutazione degli elaborati è effettuata collegialmente.
    Le operazioni di revisione e valutazione sono effettuate secondo criteri organizzativi stabiliti dalle commissioni stesse.

    Prima dell'inizio dei colloqui, la commissione potrà completare l'esame dei fascicoli e dei curricula dei candidati in prosecuzione dei lavori iniziati nella seduta preliminare.
    I colloqui hanno inizio al termine della revisione e valutazione degli elaborati delle prove scritte.
    La seconda materia oggetto del colloquio di maturità scelta per ciascun candidato da esaminare nel giorno successivo deve quotidianamente essere resa nota mediante affissione all'albo dell'istituto sede di esame.
    E' cura del presidente "notificare " la materia di cui sopra anche ai candidati delle sedi aggiunte e aggregate il giorno prima dello svolgimento del colloquio, mediante affissione all'albo delle sedi stesse.
    A conclusione dell'esame di maturità viene formulato, per ciascun candidato, un motivato giudizio sulla base delle risultanze tratte dall'esito dell'esame, dal curriculum degli studi e da ogni altro elemento posto a disposizione della commissione.

    Il giudizio, se POSITIVO, si conclude con la dichiarazione di maturità espressa a maggioranza.
    A parità di voti prevale il voto del presidente. Il giudizio di maturità è integrato da una valutazione espressa da tutti i componenti la commissione, ciascuno dei quali assegna un punteggio compreso tra 6 e 10.
    Nel caso in cui della commissione facciano parte membri aggregati a pieno titolo, la valutazione complessiva è rapportata a sessantesimi. Tale valutazione è valida ad ogni effetto di legge.
    Per ciascun candidato maturo la commissione esprime anche la propria valutazione relativamente all'orientamento dimostrato ai fini della scelta degli studi universitari e, per la maturità artistica e di arte applicata, ai fini della scelta degli studi nella facoltà di architettura o nell'accademia di bella arti.
    Alla formulazione del giudizio, all'attribuzione del punteggio ed alla valutazione sull'orientamento partecipa l'intera commissione.

    I diplomi di maturità recano il punteggio attribuito a ciascun candidato; il giudizio e la valutazione sull'orientamento vengono comunicati per iscritto a richiesta dell'interessato.

    ISTRUZIONE PROFESSIONALE
    Esami di maturità del nuovo ordinamento

    a) Condizioni per l’Ammissione.
    * Nel periodo precedente il termine delle lezioni, i docenti, sulla base delle scelte operate in precedenza dal consiglio di classe, faranno svolgere agli alunni una serie di prove strutturate o semistrutturate al fine di verificare il conseguimento degli obiettivi cognitivi e formativi individuati nelle diverse discipline. Tali prove, che potranno essere anche interdisciplinari, devono essere realizzate sia per l'area comune che per l'area di indirizzo.

    * Il consiglio di classe, nel formulare il giudizio complessivo di ammissione o di non ammissione agli esami di maturità, dovrà valutare il grado di preparazione del candidato nelle singole materie in relazione agli specifici obiettivi formativi del settore, tenendo conto, a tal fine, anche della assiduità nella frequenza intesa come elemento essenziale della crescita formativa. Le attività di stage aziendale e di formazione effettuate durante l'anno scolastico, in attuazione di progetti autorizzati nell'ambito di programmi comunitari, sono ugualmente oggetto o di valutazione.

    b) Svolgimento dell'esame.
    * La seconda prova, finalizzata, ad accertare le competenze e abilità professionali, sarà a carattere pluridisciplinare, relativamente a materie dell'area di indirizzo, e può consistere anche nella soluzione di un caso pratico.

    * Il colloquio verte essenzialmente sugli argomenti che sono stati oggetto di sviluppo approfondito da parte del candidato in attività di ricerca, attinenti gli aspetti caratterizzanti del profilo professionale e legati alle attitudini, alle esperienze e agli interessi del candidato stesso. Tale lavoro si concretizza in una tesina che il consiglio di classe valuta, con giudizio scritto articolato, in sede di scrutinio di ammissione e presenta alla commissione.

    * Il colloquio, prosegue, nell'ambito dei programmi svolti nell'ultimo anno, su concetti essenziali di due materie, scelte rispettivamente dal candidato e dalla commissione, tra le quattro indicate.

    * per l'ammissione agli esami di maturità, poiché l'area di professionalizzazione fa parte integrante del percorso formativo dei curricoli del nuovo ordinamento didattico, i candidati privatisti, oltre ai requisiti generali, devono documentare di aver frequentato un corso di formazione regionale coerente con la specializzazione impartita dall'istituto presso il quale chiedono l'ammissione ovvero di aver svolto attività lavorativa attinenti alle specializzazione stessa.

    * Per gli esami di maturità nei corsi del precedente ordinamento continuano a valere le disposizioni generali della presente ordinanza.

    L'esito degli esami è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede principale della commissione e, per estratto, nell'albo degli istituti dai quali i candidati provengono (sedi aggiunte e aggregate).


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