Sparta
Origini
Sparta nasce come città stato tra l’VIII e il VII secolo, esercitando una politica espansionistica sul Peloponneso che la vede a capo della Lega Peloponnesiaca, ovvero l’insieme delle città conquistate, che dovevano prestare servizio militare.
Costituzione della società spartana
La società spartana era formata da tre classi sociali: Spartiati, Perieci e Iloti. Gli Spartiati o omoioi (uguali)discendenti dei conquistatori, avevano pieni diritti politici e civili ; il territorio cittadino era diviso in lotti e assegnato agli Spartiati che non potevano ne venderlo ne dividerlo . I Perieci erano gli abitanti della periferia, una classe di uomini liberi che si era arresa agli invasori, priva di potere politico era dedita alle attività commerciali e artigianali. Gli Iloti erano i discendenti delle popolazioni originarie del Peloponneso, privi di ogni diritto politico, erano vincolati alle terre che lavoravano per conto degli Spartani. Dunque una società non rispondente alla dizione di democrazia, come governo dei più, in vigore ad Atene ne tanto meno di governo del popolo, ovvero di tutti i cittadini maggiorenni in vigore oggi.
Competizioni politiche
Competenze religiose, militari e giuridiche erano tenute dai due re che venivano eletti tra gli Spartiati. Gli Spartiati avevano dunque una posizione dominante, di privilegio all’interno della società spartana : di fatto erano gli unici a poter partecipare all’Apella, assemblea con potere deliberativo e legislativo.
Diritti civili e politici
Per quanto riguarda i principali diritti umani sanciti nella dichiarazione del 1948, a Sparta non erano osservati i diritti enunciati negli articoli:
Art. 1-2 Relativo alla parità di diritti e di libertà senza distinzione di razza, sesso, origine nazionale, residenza.
Art. 4 Relativo a impedire ogni forma di schiavitù : gli Iloti di fatto erano schiavi, costituendo la forza lavoro degli Spartiati.
Art. 12 Relativo alla tutela della propria vita privata, domicilio, famiglia. Condizione che a Sparta mancava completamente vigendo una dimensione pubblica e collettiva della vita.
Art. 17 Relativo al diritto di proprietà, che era riservato solo agli Spartani.
Art. 21 Relativo al diritto di partecipazione politica esteso indiscriminatamente a tutti.
Le disposizioni relative all’istruzione gratuita ( sancita nell’articolo 26 della Dichiarazione dei Diritti Umani del 1948 ) erano valide solo per gli Spartiati e per
i Perieci.