NORMATIVE SULLA RADIO
2.1 Normative sulle radio comunicazioni
2.2 Regolamentazione e servizi di radiodiffusione
2.3 Standard delle trasmissioni in AM e FM
2.1 Normative sulle radio comunicazioni
L’attività` d’emissione nel campo delle telecomunicazioni e` regolata da un complesso numero di norme.
Le radio-telediffusioni sono supervisionate dalle "Autorità` per le garanzie nelle comunicazioni".
Fanno parte di queste Autorità tre organi detti:
1) Commissione per le infrastrutture e le reti, la quale svolge le seguenti
operazioni:
- Opera la ripartizione delle frequenze sullo schema del piano
nazionale (Protezione Civile...).
- Elabora i piani d’assegnazione delle frequenze (in particolare
per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato.
- Definisce le misure di sicurezza delle comunicazioni, promuove
l'intervento degli organi del Ministero delle comunicazioni per
le eliminazioni delle interferenze elettromagnetiche.
- Determina gli standard per i decodificatori in modo da favorire
un miglior servizio.
- Cura la tenuta del registro degli operatori di comunicazione.
- Definisce criteri obbiettivi per l'interconnessione e per
l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazione secondo
criteri di non discriminazione.
- Regola le relazioni tra gestori e utilizzatori delle
infrastrutture telecomunicative.
- Vigila sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute
umana e verifica che tali tetti non siano superati.
2) Commissione per i servizi e i prodotti, la quale svolge le seguenti
operazioni:
- Vigila sulla conformità alle prescrizioni della legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione.
- Emana direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi.
- Verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di tutela dei minori.
- Garantisce l'applicazione delle disposizioni vigenti sulla propaganda, sulla pubblicità e sull'informazione politica.
- Cura le rivelazioni degli indici d’ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione, vigilando sulle indagini sugli indici d’ascolto e di diffusione stessi.
- Effettua il monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive.
3) il Consiglio, il quale svolge le seguenti operazioni:
- Segnala al Governo l'opportunità d’interventi, anche legislativi, in relazione alle innovazioni tecnologiche ed all'evoluzione del settore delle comunicazioni.
- Garantisce l'applicazione delle norme legislative sull'accesso ai mezzi e alle infrastrutture di comunicazione.
- Promuove ricerche e studi in materia d’innovazione tecnologica e di sviluppo nel settore delle comunicazioni e dei servizi multimediali.
- Propone al Ministero delle comunicazioni i disciplinari per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva.
- Verifica i bilanci ed i dati relativi alle attività ed alla proprietà dei soggetti autorizzati o concessionari del servizio radiotelevisivo.
- Entro il 30 Giugno d’ogni anno presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri per la trasmissione al Parlamento una relazione sull'attività svolta dall'Autorità e sui programmi di lavoro.
2.2 Regolamentazione e servizi di radiodiffusione
2.2.1 Prefazione
2.2.2 Emittenti locali e private
2.2.3 La legge Mammi
2.2.4 Concessione: titolo utilizzativo di emittente radio
2.2.5 Numero massimo di concessioni private
2.2.1 Prefazione
La regolamentazione normativa del sistema radiotelevisivo italiano ha vissuto, a partire dal 1990, una vera e propria rivoluzione, in parte resasi necessaria per la sempre maggior importanza che il mezzo televisivo è andato assumendo e per le conseguenti innovazioni tecnologiche ad esso relative.
Fin dalla sua istituzione, il servizio radiotelevisivo è stato monopolio statale, salvo particolari concessioni a privati; le prime limitazioni ebbero inizio nel 1974, quando la Corte costituzionale accettò il rilascio di concessioni ai privati per l'esercizio di radiotelevisioni via cavo in ambito locale. I principi fondamentali della legge previdero che i programmi fossero improntati alla maggior obbiettività possibile e che l'accesso ad essi venisse concesso imparzialmente a gruppi politici, religiosi, culturali, ecc.
2.2.2 Emittenti locali e private
La legge emanata nel 1975 è stata dichiarata parzialmente illegittima dalla Corte costituzionale nel 1976 perché mancava la precisazione legislativa di che cosa si dovesse intendere per "ambito locale". Questo ha fatto sì che, in seguito, i Pretori abbiano dovuto fissare dei limiti territoriali.
La stessa Corte ritenne legittimo il monopolio su scala nazionale, in considerazione del fatto che una troppa massiccia ingerenza delle radio e delle televisioni private doveva considerarsi incompatibile con le esigenze del sistema democratico.
Nel 1985 una legge, in attesa di una definitiva regolamentazione, ha consentito in via provvisoria alle emittenti private di continuare le trasmissioni, stabilendo inoltre i criteri di regolamentazione della pubblicità (la quale non può superare il 16% delle ore settimanali di trasmissione).
In fine e` stata emanata la legge del 6 Agosto 1990 n. 223, nota come legge Mammì, che ha legittimato un sistema pluralistico aperto alle emittenti private sia su scala nazionale che locale.
2.2.3 La legge Mammí
La cosiddetta legge Mammì ha disciplinato in modo definitivo il sistema radiotelevisivo pubblico e privato. Suddivisa in cinque titoli, prende in esame dapprima le disposizioni generali in tema di radiodiffusione, per poi dettare due distinte discipline specifiche: la prima dedicata alla radiodiffusione privata; la seconda relativa alla società concessionaria del servizio pubblico.
I principi fondamentali cui essa si ispira sono:
- la diffusione di programmi radiotelevisivi ha carattere di preminente interesse generale.
- il pluralismo, l'obbiettività, la completezza, l'imparzialità dell'informazione e l'apertura alle diverse opinioni socioculturali, politiche e religiose nel pieno rispetto dei principi costituzionali,rappresentano gli scopi principali e fondamentali del sistema radiotelevisivo.
Presupposto essenziale è ciò che la legge indica e prescrive con la pianificazione delle frequenze mediante un piano nazionale proposto dal Ministro delle poste e telecomunicazioni che viene approvato con un decreto del Presidente della Repubblica. Questo piano regola la ripartizione delle frequenze utilizzabili dai vari servizi di telecomunicazione.
La pianificazione delle frequenze determina le zone di servizio in modo da consentire la ricezione dei programmi delle varie emittenti senza disturbi. Pertanto il territorio nazionale viene suddiviso in "bacini d'utenza", determinati tenendo conto dell'entità numerica della popolazione servita, delle condizioni geografiche, urbanistiche, socioeconomiche e culturali della zona.
I bacini devono consentire un'adeguata pluralità di emittenti la quale coincide col territorio delle singole Regioni.
Caratterizzazioni delle emittenti a seconda del territorio che riescono a coprire (in percentuale):
- - 60 % del territorio nazionale "esercizio in ambito nazionale"
- - 70 % del territorio di un bacino "esercizio in ambito locale"
Di grande rilievo è anche l'istituzione del garante per la radiodiffusione e l'editoria: le attribuzioni di quest'ultimo sono molteplici e di grande rilievo. Fra tutte spicca quella relativa all'esame dei bilanci e dell'annessa documentazione dei concessionari privati. Gli è anche data la facoltà di determinare le opere di alto valore artistico nonché le trasmissioni di carattere educativo.
La legge si preoccupa anche di evitare che si creino posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione di massa.
Le concessioni a privati per radiodiffusione sonora si possono distinguere in due categorie: alla prima appartengono le concessioni per la radiodiffusione a carattere commerciale; alla seconda quelle relative alla radiodiffusione a carattere comunitario (rappresentativa di istanze culturali, etniche, politiche e religiose).
Importanti sono anche le norme sugli impianti e le radiofrequenze dei concessionari privati, le quali prevedono che il Ministro delle poste e telecomunicazioni prescriva le necessarie modifiche, fissando un termine entro il quale queste ultime devono essere attuate.
A opera di questa legge è stato istituito inoltre il "registro nazionale delle imprese radiotelevisive", la cui tenuta è affidata al garante. In questo registro devono comparire le società commerciali cui la concessione è intestata ed i soci della società stessa.
2.2.4 Concessione: titolo utilizzativo di emittente radio
Per l'utilizzo di impianti di telecomunicazione bisogna ottenere il rilascio di una concessione la quale costituisce un titolo per usufruire dell'impianto stesso.
Nei limiti previsti dalla concessione stessa, l'emittente copre una determinata area nei limiti previsti dal contratto. Vi sono poi disposizioni sulla pubblicità radiotelevisiva, sui telegiornali ed i giornali radio...
2.2.5 Numero massimo di concessioni private
Le concessioni per la radiodiffusione in ambito locale rilasciate al medesimo soggetto, non possono essere più di una all'interno di ciascun bacino e più di sette complessivamente per bacini contigui, purché nel loro insieme comprendano una popolazione non superiore a 10 milioni di abitanti: è consentita la programmazione anche unificata sino all'intero arco della giornata. Non si può essere contemporaneamente titolari di concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale e locale. Nel 1994 la Corte costituzionale ha contestato la ripartizione delle concessioni a favore dei privati così come prevista nella legge Mammì affermando che, in questo modo, non viene assicurato il pluralismo dell’informazione e si sancisce un regime di oligopolio di fatto. La distribuzione delle reti dovrà, quindi, avvenire garantendo il massimo numero possibile di voci diverse.
2.3 Standard delle trasmissioni in AM e FM
ONDE |
Fmax MODULANTE |
BANDA DI CANALE |
DEVIAZIONE DI CANALE |
BANDA DI FREQUENZE |
AM |
4.5 KHz |
9 KHz |
75 KHz |
535 - 1600 KHz |
FM |
15.5 KHz |
180 KHz |
75 KHz |
88 - 108 MHz |