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Proposte di legge

 

 

 

Anche l'Italia cerca di stare al passo con le normative europee in merito alla donazione degli organi e all'organizzazione dei trapianti. Dopo una legislazione frammentaria e disorganica è dunque sulla via della realizzazione di una normativa adeguata al problema.

Infatti qui di seguito si riportano dei progetti di legge a riguardo che sono in attesa di diventare norme obbligatorie dopo l'approvazione dei due rami del Parlamento .

Nel testo del disegno di legge approvato dal Senato il 30 Aprile 1997 dal titolo: "Norme per la manifestazione di volontà per il prelievo di organi e tessuti" sono presenti le seguenti novità:

 Nell'art. 2, co. 2 si stabilisce che tutti i cittadini maggiorenni, nonché i minorenni al raggiungimento della maggiore età " sono invitati a dichiarare la propria volontà, favorevole o contraria, in ordine alla donazione di organi e tessuti del proprio corpo, successivamente alla morte, a scopo di trapianto terapeutico e vengono informati che qualora non esprimeranno alcuna volontà saranno considerati non contrari al prelievo di organi a scopo di trapianto terapeutico. "

" L'avvenuta comunicazione dell'invito a manifestare la propria volontà e l'eventuale dichiarazione di volontà contraria sono registrate o annotate su documenti personali secondo le modalità .... del decreto del Ministro della Sanità di cui all'art. 3. "

Viene dunque introdotto il principio del " silenzio-assenso" che equipara il silenzio ad una manifestazione di volontà non contraria alla donazione di organi a scopo di trapianto terapeutico.

L'altra importante novità è rappresentata dalle annotazioni in ordine alla volontà di donare i propri organi sui documenti personali .

 Nel co. 3 dell'art. 2 si legge : "É consentito procedere al prelievo quando dalla registrazione o dai documenti personali di cui al co. 2 risulti che il soggetto avente la capacità di agire sia stato invitato a dichiarare la propria volontà e che non abbia manifestato volontà contraria ".

Anche qui viene riprodotto il silenzio come comportamento favorevole alla donazione in assenza di una espressa volontà contraria. Il predetto comma aggiunge : " Qualora dalla registrazione o dai documenti personali ...... non risulti che il soggetto sia stato invitato a dichiarare la propria volontà, il prelievo è consentito salvo che, entro il termine corrispondente al periodo di osservazione ai fini di accertamento della morte..... , sia stata manifestata opposizione da parte del coniuge non separato o del convivente more-uxorio del soggetto defunto o, in mancanza, dei figli maggiori di età o, in mancanza di questi ultimi, dei genitori ".

Viene dunque assegnato ai parenti stretti il compito di manifestare l'eventuale dichiarazione di volontà contraria alla donazione degli organi del loro congiunto qualora risulti che costui in vita non sia stato invitato ad esprimersi in merito. Costoro sono altresì tenuti ad esprimere l'eventuale dichiarazione di volontà contraria del loro congiunto qualora ne risultino depositari ( co. 4 ).

 Il co. 6 dell'art. 2 dice che: " La dichiarazione di volontà di cui al co.2 può essere espressa, revocata o modificata dai soggetti che abbiano la capacità di agire in qualsiasi momento, secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro della Sanità di cui all' art. 3 " .

 Nell'art. 5 si afferma che : " Il prelievo da cadavere di organi e tessuti a scopo di trapianto terapeutico, effettuato in violazione di cui ai commi 3,4,5 dell` art. 2, è punito con la reclusione fino a 2 anni con l'interdizione della professione sanitaria fino a 2 anni " .

Il predetto testo contiene anche una previsione penale per le eventuali violazioni alle norme ivi contenute allo scopo di rafforzarne l'osservanza.

Un'altra proposta di legge, in un testo unificato dalla XII Commissione permanente (Igiene e Sanità) dal titolo : " Nuove norme sull'organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi e tessuti da cadavere " contiene organiche disposizioni di carattere organizzativo in ordine alle predette attività sanitarie.

Ecco riportati alcuni punti significativi di questo progetto.

 Il titolo del primo articolo : "Azione programmata per i trapianti " indica che si intende predisporre un'adeguata programmazione per i trapianti che d'ora in poi dovranno seguire una ben delineata procedura innestata e curata nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Si legge infatti nell'art. 1 :

"Il coordinamento e l'effettuazione dei trapianti d'organo sono obbiettivi del Servizio Sanitario Nazionale. Tutte le fasi che portano all'esecuzione dei trapianti devono rispondere al criterio della trasparenza e delle pari opportunità, con criteri d'accesso preferenziali determinati unicamente da parametri clinici ed immunologici."

L'organizzazione delle attività di prelievo e di trapianto è incentrata sul Ministero della Sanità (art. 1 co. 1) che emana atti di indirizzo su parere del Consiglio Superiore di Sanità e del Centro Nazionale per i Trapianti.

 Territorialmente le dette attività si svolgono su 3 livelli : - nazionale ; - regionale o interregionale ; - locale.(art. 2) .

 Il coordinamento tra i vari livelli avviene attraverso il C.N.T. (Centro Nazionale Trapianti) e i C.R.T. (Centro Regionale Trapianti) di ogni regione.

 Le regioni e le province autonome, qualora non abbiano già provveduto, sono tenute ad istituire un centro regionale o interregionale di trapianti (C.R.T. o C.I.R.T.). (art. 1 co. 5)

 Le strutture sanitarie adatte a svolgere attività di prelievo sono tutte quelle dotate di reparti di rianimazione esistenti nella rete ospedaliera del S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale). (art. 3).

 Nell'art. 4 è previsto l'obbligo di formare un' apposita documentazione clinica che raccoglie tanto i dati relativi all'accertamento della morte e alla manifestazione di volontà che alle operazioni di prelievo, che, in breve termine, deve essere inviata all' assessorato Igiene e Sanità della regione in cui è avvenuto il trapianto, oltre che conservata negli archivi della struttura dove l' operazione è avvenuta (art.4).

 Analoga documentazione è prevista per le operazioni di trapianto e per il decorso post-trapianto che dovrà essere inviata al C.R.T. della regione nella quale ha avuto luogo il trapianto nonché al C.N.T. a fini statistici (art.8).

 Viene ribadita la regola di non rivelare l'identità del donatore e del ricevente per cui è posto un preciso obbligo a carico dei sanitari in tal senso.

 É autorizzata l'importazione e l'esportazione a titolo gratuito di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico a condizione che siano rispettate le condizioni riportate nell'art.17.

 Sono consentiti i trapianti all'estero con onere economico a carico del S.S.N. sempre che si osservino le prescrizioni della legge.

 Il testo del disegno di legge termina con previsioni sanzionatorie:

1) di carattere amministrativo per chi viola le disposizioni in esso contenute(art.19);

2) di carattere penale per chi fa commercio di parti di cadavere(art.20).

In quest'ultima norma si riprende e si rafforza la regola della gratuità delle cessioni di organi e tessuti a scopo di trapianto terapeutico in applicazione del più generale principio contenuto nell'art.5 c.c. che vieta gli atti di disposizione del proprio corpo, se non nei casi espressamente previsti dalla legge.

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